Patrocinio gratuito
“La legge è uguale per tutti" è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria” .. Piero Calamandrei...
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari” (art.24 Costituzione).
La difesa nel giudizio è un diritto costituzionalmente garantito e, affinchè questo diritto possa trovare adeguata applicazione e consenta ai cittadini di far sì che l'uguaglianza tra i cittadini sia da intendersi non solo in senso formale, ma anche in senso sostanziale- come intende il nostro art. 3 della Costituzione-, è stato istituito l'istituto del Patrocinio legale a spese dello Stato.
E' una libera scelta dell'avvocato, quella di far parte o meno delle liste dei difensori che seguono cause con il patrocinio a spese dello Stato, e per questo, chi decide di farlo, lo fa con un preciso scopo, che rappresenta una missione, ovvero garantire l'accesso alla giustizia a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche. E' per questo che il nostro Sudio ha scelto di accettare anche le cause con il patrocinio a spese dello Stato, pur consapevoli che ciò comporta la liquidazione dei nostri compensi professionali ridotti alla metà ed una lunga attesa per la loro liquidazione.
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato consente ai cittadini in possesso di determinati requisiti reddituali, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato, ciò sia per agire in giudizio che per difendersi. Esso opera nel processo civile, nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.), nel processo penale, dinnanzi al Tribunale dei Minori, nel processo amministrativo, contabile e tributario.
La condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 (Aggiornamento da Decreto del Ministro dela Giustizia 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).
Per il calcolo del limite reddituale si fa riferimento, come da disposizioni di legge, alla somma dei redditi complessivamente percepiti all'interno del medesimo nucleo famigliare e tale limite è indipendente dal numero dei componenti il nucleo famigliare. Tuttavia si fa riferimento ai soli redditi percepiti dal richiedente l'ammissione, anche se convivente con altri famigliari quando l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso si debbano far valere in giudizio interessi confliggenti con quelli degli altri familiari (ad es. in caso di richiesta di separazione e/o divorzio si fa riferimento ai soli redditi dell'istante senza sommarli a quelli del coniuge se convivente).
Nel solo processo penale invece per ogni componente aggiuntivo del nucleo famigliare è prevista un'elevazione di reddito pari a 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Possono essere ammessi al patrocinio penale a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato, l’indagato, imputato, condannato, l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato; il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all’ammenda.
Per approfondimenti:
Consiglio nazionale forense - il patrocinio gratuito a spese dello Stato
Modulo di ammissione al patrocinio gratuito